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F.A.Q.

Domande frequenti sulla mediazione.

Chi siamo

La Mediazione è un istituto introdotto di recente nel nostro ordinamento. È perciò poco conosciuto e ancora poco utilizzato, nonostante i vantaggi evidenti.

In questa sezione abbiamo riassunto le domande più frequenti sulla Mediazione e sul suo funzionamento. Qualora non troviate la risposta al vostro quesito, siete pregati di contattarci.

    1. Ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 28/2010, tutti gli atti, documenti e provvedimenti del procedimento di mediazione, sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura ed il verbale dell’auspicato accordo è esente dall’imposto di registro entro il limite di valore di euro 100.000,00 altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente.
    2. Quando è raggiunto un accordo di conciliazione alle parti è riconosciuto, un credito d’imposta commisurato all’indennità corrisposta fino a concorrenza di euro 600,00.
    3. Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità e quando la mediazione è demandata dal giudice, alle parti è altresì riconosciuto un credito d’imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l’assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di euro 600,00.
    4. I crediti d’imposta previsti al punto 2. sono utilizzabili dalla parte nel limite complessivo di euro 600,00 per procedura e fino ad un importo massimo annuale di euro 2.400,00 per le persone fisiche e di euro 24.000,00 per le persone giuridiche. In caso di insuccesso della mediazione i crediti d’imposta sono ridotti della metà.
    5. È riconosciuto un ulteriore credito d’imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell’importo versato e fino a concorrenza di euro 518,00.

Si informa che la richiesta dei crediti di imposta va effettuata sul sito lsg.giustizia.it

La partecipazione dell’avvocato alla mediazione è obbligatoria per le materie per le quali è prevista la condizione di procedibilità.
È comunque sempre opportuna.

Si può entrare in mediazione se si è in possesso dei requisiti per accedere al gratuito patrocinio, previa esibizione dell’istanza e relativa ammissione da parte del Consiglio dell’Ordine degli avvocati competente.

La normativa prevede la possibilità di rilasciare procura a partecipare in presenza di un giustificato motivo ad un soggetto a conoscenza dei fatti della controversia.

È sufficiente una procura in carta semplice, nella quale vengono specificati i poteri conferiti al procuratore, con allegati i rispettivi documenti di identità

Si segnala che non spetterà al mediatore la valutazione dei motivi dell’assenza.

Secondo il dettato dell’art. 12 bis D. Lgs. n. 28/2010:

  • della mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro del procedimento di mediazione, il giudice del successivo giudizio potrà desumere argomenti di prova ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile;
  • quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condannerà la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio;
  • quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, con il provvedimento che definirà il giudizio, il giudice, se richiesto, potrà altresì condannare la parte soccombente, che non ha partecipato alla mediazione, al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione;
  • nel caso sia chiamata in mediazione una Pubblica Amministrazione, quando il giudice provvederà ai sensi della lett. b), lo stesso dovrà trasmettere copia del provvedimento adottato nei confronti di una delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti, e copia del provvedimento adottato nei confronti di uno dei soggetti vigilati all’autorità di vigilanza competente.

Qualora la parte chiamata volesse partecipare al primo incontro in modalità telematica / da remoto dovrà farne richiesta alla Segreteria dell’Organismo almeno 7 giorni prima dell’incontro fissato, inviando contestualmente il modello di adesione compilato e sottoscritto, documenti di identità delle parti e di coloro che interverranno all’incontro, contabile di avvenuto bonifico delle spese di avvio e del primo incontro al quale dovrà aggiungersi la somma di euro 20,00 per i costi della procedura telematica.